Terre e rocce da scavo

Arpa Lombardia ha pubblicato un documento contenente le linee guida sulla gestione di terre e rocce da scavo alla luce della Legge 09.08.2013 n. 98

Descrizione

Arpa Regionale lombarda ha inserito lo scorso 06.12. sul proprio sito web istituzionale una circolare esplicativa ed il modulo di dichiarazione (sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"). Arpa Lombardia ha pubblicato un documento contenente le linee guida sulla gestione di terre e rocce da scavo alla luce della Legge 09.08.2013 n. 98 (Legge de Fare). Il documento fornisce utili indicazioni operative per la gestione delle “terre e rocce da scavo” e dei “materiali da scavo” alla luce delle modifiche introdotte in materia dall’art. 41 comma 2 e dall’art. 41-bis del decreto legge n. 69/2013, così come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013. L'articolo 41, comma 2, della Legge del Fare prevede che il D.M. 161/2012 (Regolamento su terre e rocce da scavo) vada applicato solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività oppure opere soggette a VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Pertanto, le attività non soggette a VIA e/o AIA non devono sottostare al D.M. 161/2012; quindi, in questi casi, i materiali di scavo vanno considerati come sottoprodotti e non rifiuti. Tuttavia, come previsto dall’art. 41-bis, il produttore deve dimostrare che sono soddisfatte alcune condizioni attraverso una dichiarazione che consenta di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla norma e più precisamente: - quantità e qualità dei materiali da scavo destinati all’utilizzo; - sito di produzione, di deposito e di utilizzo - provvedimenti, titoli in possesso del destinatario per l’utilizzo dei materiali di scavo - tempi previsti per l’utilizzo. Al fine di uniformare le modalità ed i contenuti della suddetta dichiarazione, Arpa Lombardia ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare per rispondere alle richieste normative. Il suddetto modulo di dichiarazione dovrà essere inviato, all'ARPA provinciale territorialmente competente, mediante P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it. Comunque, il modulo di dichiarazione di cui sopra è opportuno che sia inviato -contestualmente- non solo all'ARPA provinciale ma anche al Comune di produzione ed al Comune di utilizzo (e, se diverso, anche al Comune di deposito) delle terre e rocce da scavo poiché in entrambi i casi sussiste necessariamente una pratica edilizia e, quindi, è opportuno che la stessa sia completa anche del modulo di dichiarazione di che trattasi. Altresì, è la stessa ARPA Regionale lombarda a ricordarlo nella propria circolare: "ai sensi del comma 3 dell’art. 41-bis, che il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo" ma in questo caso non è stato predisposto il fac-simile di dichiarazione (sempre sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e, allora, si potrebbe utilizzare il fac-simile di modulo predisposto dall'ARPA Regionale veneta. Infine, siccome ugualmente ricordato dalla circolare esplicativa, "Arpa Lombardia" ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'Agenzia suggerisce ma che potrebbe essere sostituito da altri modelli purché rispettino i contenuti dell'art 41-bis della L. 98/2013 e del D.P.R. 445/2000". 

 

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