Con L.R. 3/2022 “Modifiche al Titolo VI della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla L.R. 10 del marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101” sono state attuate le seguenti modifiche:
- Introduzione di un nuovo Capo II quater nella L.R. 33/2009 specificamente dedicato a Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi;
- Modifiche alla L.R. 7/2017 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
Le modifiche normative approvate da Regione Lombardia recepiscono, adattandole al contesto, le disposizioni nazionali ed introducono, per la prima volta, specifiche misure dedicate alla prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi ed, in particolare, quelle relative al “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”.
Si rende, altresì, opportuno precisare che i nuovi disposti normativi prevedono, ai sensi dell’art. 66 sexiesdecies comma 3, che gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), in altri termini tutti gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
Inoltre, con riferimento ai commi 2 e 3 del nuovo art. 66 septiesdecies della L.R. 33/2009 (allegata alla presente) i Comuni hanno l’obbligo di integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi entro un anno dall’entrata in vigore della LR 3/2022, ovvero entro l'8 marzo 2023.