La Regione Lombardia, con decreto n. 12678 del 21 dicembre 2011, ha adottato le Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. L'iniziativa si inserisce tra le azioni finalizzate alla tutela della salute del cittadino e persegue l’obiettivo di ridurre l’incidenza del tumore polmonare.
Il documento, che rappresenta uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori di edifici, fornisce indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Al fine di agevolare l’attività dei professionisti sono resi disponibili gli schemi tipo ad alta risoluzione - liberamente utilizzabili nella progettazione.
Per completezza di informazione si veda anche il regolamento edilizio del Comune di Grassobbio.
Per altre informazioni sul Gas Radon:
ARPA
Radon
2. Gas Radon: adempimenti normativi in materia di prevenzione
Con L.R. 3/2022 “Modifiche al Titolo VI della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla L.R. 10 del marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101” sono state attuate le seguenti modifiche:
- Introduzione di un nuovo Capo II quater nella L.R. 33/2009 specificamente dedicato a Prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi;
- Modifiche alla L.R. 7/2017 Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti.
Le modifiche normative approvate da Regione Lombardia recepiscono, adattandole al contesto, le disposizioni nazionali ed introducono, per la prima volta, specifiche misure dedicate alla prevenzione e protezione dal rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi ed, in particolare, quelle relative al “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”.
Si rende, altresì, opportuno precisare che i nuovi disposti normativi prevedono, ai sensi dell’art. 66 sexiesdecies comma 3, che gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), in altri termini tutti gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
Inoltre, con riferimento ai commi 2 e 3 del nuovo art. 66 septiesdecies della L.R. 33/2009 (allegata alla presente) i Comuni hanno l’obbligo di integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi entro un anno dall’entrata in vigore della LR 3/2022, ovvero entro l'8 marzo 2023.