NOVITA’ 2024 IMPOSTA DI SOGGIORNO - SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DI REGIONE LOMBARDIA N. 47/2024
I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a presentare il conto giudiziale, in quanto mantengono la qualifica di agenti contabili, oltre che di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, e in caso di omesso versamento sono soggetti alla giurisdizione contabile. Si è così espressa la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con una nota del 3 giugno scorso.
Nella nota della Corte, che impone agli enti locali della regione il deposito dei conti giudiziali a partire dall'esercizio finanziario 2021, viene richiamata la sentenza 47/2024.
Per la Corte, la presentazione del conto giudiziale è sempre richiesta nonostante il legislatore, con l'articolo 180 del decreto legge 34/2020, abbia disposto che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. L'entrata in vigore di quest'ultima norma non ha intaccato il rapporto di servizio tra gestore e amministrazione comunale, né ha fatto venir meno l'obbligo di presentare il conto giudiziale.
Sul titolare della struttura incombe anche l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale e di osservare gli adempimenti previsti dal regolamento comunale. La dichiarazione va presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Sono previste delle sanzioni ad hoc in caso di violazioni commesse dal titolare della struttura.
In particolare, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, che va dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto. Mentre, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, l'ente locale applica la sanzione del 30 per cento del dovuto.
Tuttavia, gli albergatori non possono più essere condannati per il reato di peculato commesso prima del 2020, in caso di mancato riversamento dell'imposta. In seguito alle modifiche introdotte con il dl 146/2021 al gestore è stata riconosciuta, con norma d'interpretazione autentica, la qualifica di responsabile del tributo riscosso, con effetti anche per il passato.