Imposta di soggiorno

Servizio attivo

A partire dall'anno 2019 è stata istituita l'imposta di soggiorno la cui applicazione decorre dal 01/04/2019

A chi è rivolto

A tutti i gestori di strutture ricettive

Descrizione

NOVITA’ 2024  IMPOSTA DI SOGGIORNO - SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DI REGIONE LOMBARDIA N. 47/2024

I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a presentare il conto giudiziale, in quanto mantengono la qualifica di agenti contabili, oltre che di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, e in caso di omesso versamento sono soggetti alla giurisdizione contabile. Si è così espressa la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, con una nota del 3 giugno scorso.

Nella nota della Corte, che impone agli enti locali della regione il deposito dei conti giudiziali a partire dall'esercizio finanziario 2021, viene richiamata la sentenza 47/2024.

Per la Corte, la presentazione del conto giudiziale è sempre richiesta nonostante il legislatore, con l'articolo 180 del decreto legge 34/2020, abbia disposto che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. L'entrata in vigore di quest'ultima norma non ha intaccato il rapporto di servizio tra gestore e amministrazione comunale, né ha fatto venir meno l'obbligo di presentare il conto giudiziale.

Sul titolare della struttura incombe anche l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale e di osservare gli adempimenti previsti dal regolamento comunale. La dichiarazione va presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Sono previste delle sanzioni ad hoc in caso di violazioni commesse dal titolare della struttura.

In particolare, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, che va dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto. Mentre, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, l'ente locale applica la sanzione del 30 per cento del dovuto.

Tuttavia, gli albergatori non possono più essere condannati per il reato di peculato commesso prima del 2020, in caso di mancato riversamento dell'imposta. In seguito alle modifiche introdotte con il dl 146/2021 al gestore è stata riconosciuta, con norma d'interpretazione autentica, la qualifica di responsabile del tributo riscosso, con effetti anche per il passato.

Come fare

  • Compilando le dichiarazioni trimestrali come da allegati A)B)C) al regolamento e trasmettendole via telematica agli indirizzi mail: protocollo@grassobbio.eu e per conoscenza a: tributi@grassobbio.eu;
  • Compilando entro il 31 gennaio dell’anno successivo il CONTO DI GESTIONE DELL’AGENTE CONTABILE, allegato D) al Regolamento e trasmettendolo via telematica agli indirizzi mail: protocollo@grassobbio.eu e per conoscenza a: tributi@grassobbio.eu;
    “Obbligo reintrodotto con la Sentenza 47/2024 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia”;
  • Compilando la dichiarazione annuale come da modello ministeriale, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo esclusivamente per via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Effettuare i versamenti

  • L’IBAN su cui effettuare i bonifici è il seguente: BANCA DELLA BERGAMSCA ED OROBICA IT 18 H 08940 53120 000 000 152 925
  • E’possibile pagare l’imposta utilizzando l’applicativo del pagoPa accedendo al seguente link

 

E' possibile scaricare la documentazione sopracitata a fondo pagina, nella sezione "DOCUMENTI":

  • Dichiarazioni trimestrali come da allegati A)B)C)
  • Conto di gestione dell’agente contabile, allegato D)

Cosa serve

Moduli di dichiarazione compilati in tutte le parti richieste e relativo versamento.

Cosa si ottiene

Applicazione imposta di soggiorno.

Tempi e scadenze

SCADENZE

  • LE DICHIARAZIONI TRIMESTRALI come da allegato A) B) C) al regolamento, devono essere presentate:
    - per il periodo  (Gennaio, Febbraio, Marzo)      entro il  15 Aprile;  il versamento entro il 30 Aprile
    - per il periodo  (Aprile, Maggio, Giugno)         entro il  15 Luglio;  il versamento entro il  31 Luglio
    - per il periodo  (Luglio, Agosto,  Settembre)     entro il 15 Ottobre;  il versamento entro il 31 Ottobre
    - per il periodo  (Ottobre, Novembre, Dicembre)  entro il 15 Gennaio;  il versamento entro il 31 Gennaio

 

  • Entro il 31 gennaio dell’anno successivo deve essere presentato al protocollo del Comune di Grassobbio il
    CONTO DI GESTIONE DELL’AGENTE CONTABILE allegato D) al Regolamento “Obbligo reintrodotto con la Sentenza 47/2024 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia”
     
  • LA DICHIARAZIONE ANNUALE come da modello ministeriale è da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo esclusivamente per via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate

 

Gli indirizzi email per spedire le dichiarazioni tranne la dichiarazione annuale :

protocollo@grassobbio.eu           

comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

 

 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Via Amerigo Vespucci, 6, Grassobbio, Bergamo, Lombardia, 24050, Italia

Telefono: 0353843415 - 0353843413
Email: tributi@grassobbio.eu
Municipio di Grassobbio

Pagina aggiornata il 21/06/2024