Imposta di soggiorno

Servizio attivo

A partire dall'anno 2019 è stata istituita l'imposta di soggiorno la cui applicazione decorre dal 01/04/2019

A chi è rivolto

A tutti i gestori di strutture ricettive

Descrizione

Con l’introduzione del comma 1-ter all’art. 4 della disciplina dell’imposta di soggiorno, ad opera del comma 3 dell’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto “Rilancio”), si delinea una sostanziale modifica in ordine alla funzione assunta dal gestore.
La novità introdotta prevede che il gestore della struttura ricettiva sia responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ossia degli alloggianti.
A ciò viene aggiunto che il medesimo gestore è responsabile degli ulteriori adempimenti stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale, precisando che nell’ipotesi di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, deve applicarsi la sanzione del 30%, in conformità al dettato di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Nel dettaglio, il nuovo quadro normativo si riflette in maniera profonda sulla gestione dell’imposta, considerato che il gestore della struttura ricettiva diventa responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
In base alle nuove disposizioni, quindi, il gestore:

  • è responsabile del pagamento del tributo;
  • ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
  • è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo;
  • deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsti dal regolamento comunale;
  • è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.

In ragione delle modifiche intervenute, il gestore delle strutture ricettive sarà assoggettato alle disposizioni di natura tributaria e quindi, potrà essere oggetto di atti di accertamento esecutivi

 

Come fare

Compilando il modulo allegato e trasmettendolo via telematica
Gli indirizzi mail a cui spedire le dichiarazioni sono i seguenti: protocollo@grassobbio.eu e per conoscenza a: tributi@grassobbio.eu

E' necessario inoltre effettuare il versamento o pagamenot tramite pagoPA.

VERSAMENTI

  • L’IBAN su cui effettuare i bonifici è il seguente: BANCA DELLA BERGAMSCA ED OROBICA
    IT 18 H 08940 53120 000 000 152 925
  • E’possibile pagare l’imposta utilizzando l’applicativo del pagoPa accedendo al seguente link

 

Cosa serve

Modulo compilato in tutte le parti richieste e relativo versamento.

Cosa si ottiene

Applicazione imposta di soggiorno.

Tempi e scadenze

Le Dichiarazione come da allegati A), B), C) al regolamento, devono essere presentate:

- per il periodo (Gennaio, Febbraio, Marzo) entro il 15 Aprile; il versamento entro il 30 Aprile

- per il periodo (Aprile, Maggio, Giugno) entro il 15 Luglio; il versamento entro il 31 Luglio

- per il periodo (Luglio, Agosto, Settembre) entro il 15 Ottobre; il versamento entro il 31 Ottobre

- per il periodo (Ottobre, Novembre, Dicembre) entro il 15 Gennaio; il versamento entro il 31 Gennaio

La dichiarazione annuale come da modello ministeriale è da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Via Amerigo Vespucci, 6, Grassobbio, Bergamo, Lombardia, 24050, Italia

Telefono: 0353843415 - 0353843413
Email: tributi@grassobbio.eu
Municipio di Grassobbio

Pagina aggiornata il 21/02/2024