Misure per il miglioramento della qualità dell’aria

Disposizioni relative ai divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti, al servizio move-in, al riscaldamento domestico, alla combustione dei residui vegetali e alla gestione dei reflui zootecnici

Data:

26 settembre 2024

Tempo di lettura:

5 min

Descrizione

Le misure strutturali per il miglioramento della qualità dell’aria attuate da Regione Lombardia negli anni hanno portato a significative riduzioni delle emissioni  inquinanti, nonostante non sia ancora pienamente garantito il rispetto dei limiti posto dalla Direttiva europea 50/2008. La necessità e l’urgenza di attuare nuove misure in adempimento alle condanne e di rendere più efficaci quelle vigenti ha portato Regione Lombardia ad approvare un nuovo pacchetto di misure per la
qualità dell’aria con la delibera n. 2634 del 24 giugno (in Allegato alla presente). Inoltre, è stato avviato anche il percorso di aggiornamento del piano regionale che ha portato alla proposta di Documento di Indirizzi di cui alla delibera n. 2882 del 29 luglio 2024, ora in iter approvativo da parte del Consiglio regionale.

Per il rientro nei limiti attuali e a maggior ragione in quelli più stringenti posti dalla  nuova Direttiva approvata dal Parlamento europeo ad aprile 2024, è necessario il coinvolgimento attivo di tutti i livelli.

Di seguito si riportano le principali misure di contenimento delle emissioni nei settori della mobilità, del riscaldamento domestico, delle combustioni all’aperto e della gestione dei reflui zootecnici, vigenti nei territori individuati anche senza necessità di recepimento da parte dei Comuni.

SETTORE MOBILITÀ
Limitazioni all’utilizzo dei veicoli più inquinanti 

In Regione Lombardia sono in vigore le seguenti limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli più inquinanti:
· veicoli Euro 0 e Euro 1/I di tutte le alimentazioni (benzina, diesel e gas) e Euro 2/II e Euro 3/III a gasolio dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 come Grassobbio;
· veicoli a gasolio Euro 4/IV dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutto l’anno, nei Comuni di Fascia 1 come Grassobbio. Dal 1° ottobre 2024 non si
applica più l’esclusione per i veicoli dotati di FAP efficace;
· motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l’anno in tutto il territorio regionale;
· motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
· autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio su tutto il territorio regionale e per tutto l’anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).
Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore progressivamente le limitazioni per gli autoveicoli Euro 5/V a gasolio in base alle diverse categorie (dal 1° ottobre 2025 per le autovetture, dal 1° ottobre 2026 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2027 per tutte le altre categorie) nei 209 Comuni di Fascia 1.
I controlli delle limitazioni permanenti e temporanee possono essere effettuati sia su strada sia attraverso l’utilizzo di dispositivi di rilevamento automatico, ai sensi del Codice della Strada. Le sanzioni, previste dall’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06 (da € 75,00 a € 450,00).

SETTORE RISCALDAMENTO DOMESTICO
Riscaldamento a biomassa legnosa
Le limitazioni previste da Regione Lombardia per i generatori di calore a biomassa legnosa sono:

DIVIETO DI INSTALLAZIONE su tutto il territorio regionale di generatori di classe 0,1, 2 e 3 (dal 1 gennaio 2020)

DIVIETO DI UTILIZZO su tutto il territorio regionale  di generatori di classe 0, 1, 2 (dal 1 gennaio 2020)

I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza è quella prevista dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).

SETTORE COMBUSTIONI ALL’APERTO
Abbruciamenti di residui vegetali

La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale artt. 182, 184, 185, 255, 256, 256 bis) prevede in generale il divieto di combustione all’aperto di  rifiuti. La deroga prevista a livello nazionale per i piccoli cumuli di materiale vegetale (< 3 metri steri/ettaro) è stata ulteriormente limitata dal DL n. 69/2023 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103) che ha previsto il divieto di  combustione dei residui vegetali anche per i piccoli cumuli nei mesi di gennaio,  febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10. Regione Lombardia ha esteso il divieto anche ai mesi di marzo e di ottobre e ha individuato l’ambito di applicazione nei comuni con quota altimetrica inferiore ai 300 m slm. Le sanzioni regionali e  nazionali in caso di combustioni di soli residui vegetali di piccoli cumuli al di fuori
dei periodi consentiti comporta una sanzione da 300 euro a 3.000 euro. In caso di combustione di residui vegetali in grandi cumuli o di altri materiali, le sanzioni sono stabilite a livello nazionale dal d.lgs. n. 152/2006. 

Combustioni all’aperto
Il D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale- prevede in generale il divieto di combustione all’aperto. Le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 255, 256 e 256 bis del TUA. Le combustioni all’aperto hanno un notevole impatto sulla qualità dell’aria e la presenza di materie plastiche, colle, vernici, metalli può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute. 

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 26/09/2024