In questa sezione sono contenute le informazioni ambientali (qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale) che il Comune di Grassobbio detiene ai fini delle proprie attività istituzionali, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Le informazioni sono suddivise in sottosezioni, secondo le indicazioni del legislatore:
Accesso alle informazioni ambientali
Fino all’entrata in vigore della direttiva europea 2003/4/CE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la materia dell’accesso del pubblico all’informazione ambientale era regolata dal D.L.gs. 24 febbraio 1997, n. 39 - attuativo della direttiva n. 90/313/CE, che già assicurava a chiunque il diritto di accesso alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche, definendo termini e condizioni fondamentali in base alle quali le informazioni dovevano essere rese disponibili.
Il decreto 195/2005 mira a garantire, tra le proprie finalità, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici, in forme e formati facilmente consultabili, promuovendo a tal fine l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La pubblicazione delle informazioni ambientali sul proprio sito, nella sezione trasparenza, è altresì prevista dall’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Il diritto alle informazioni in materia ambientale spetta a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse; l’accesso è di fatto svincolato da una particolare posizione legittimante del richiedente, dando per presupposto l’interesse all’informazione sulle condizioni ambientali, consentendo il controllo diffuso su tali beni. L’accesso, inoltre, risulta esteso in materia ambientale in quanto non riguarda soltanto i "documenti", ma le "informazioni relative all’ambiente".